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Titoli di Credito: l'ammortamento

La legge prevede dei rimedi nei confronti di colui che ha perso il possesso del titolo e quindi la conseguente legittimazione all'esercizio del diritto in esso incorporato. Questi rimedi differiscono a seconda che il titolo di cui si è perso il possesso sia un titolo all’ordine o al portatore.

Per i titoli all’ordine e nominativi è previsto il sistema dell’ammortamento, ovvero un procedimento volto ad ottenere la dichiarazione giudiziale che il titolo non è più strumento di legittimazione del diritto in esso incorporato. All'esito di questo, chi lo ottiene può esigere il pagamento o un duplicato del titolo stesso.

Affinchè si possa attivare la procedura di ammortamento è necessario che il titolo sia stato perso involontariamente (perché smarrito, rubato o distrutto).

La procedura si divide in due fasi:

  1. La prima prevede che l’ex possessore denunzi lo smarrimento del titolo al debitore e contestualmente ricorra al tribunale competente del luogo in cui il titolo deve essere pagato, specificando le caratteristiche essenziali del titolo. A questo segue la notifica al debitore che da quel momento non sarà più liberato se paga al nuovo possessore. Il decreto del tribunale viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale e dopo 30 giorni il ricorrente sarà nuovamente legittimato a ricevere l’adempimento del diritto incorporato nel titolo.
  2. La seconda eventuale si ha nel caso in cui il nuovo possessore, prima della scadenza dei 30 giorni faccia opposizione. In questo caso si aprirà un giudizio ordinario di cognizione che avrà a oggetto proprio il riconoscimento della proprietà del titolo.

La procedua appena descritta non è applicabile ai titoli al portatore: il possessore di tale titolo che ne provi la distruzione ha solo il diritto di chiedere all’emittente un duplicato o un titolo equivalente. Nel caso di smarrimento o sottrazione (o anche distruzione non provata), l’ex possessore avrà diritto a ricevere la prestazione solo decorso omega replica il termine di prescrizione del titolo (e del diritto connesso). Solo così, infatti, il debitore è posto al riparo da eventuali "doppi" pagamenti. Hublot Replica

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