Titoli di Credito: eccezioni cartolari
Si è soliti distingue eccezioni reali, ovvero opponibili a qualsiasi portatore del titolo, e eccezioni personali, opponibili solo ad un determinato portatore.
Le eccezioni reali che possono dunque essere opposte a "chiunque" sono:
- Le eccezioni basati sulla forma del titolo.
- Le eccezioni fondante sul contesto letterale del titolo, derivanti dal principio di letteralità del diritto cartolare;
- Falsità della firma, intesa come non corrispondenza fra firmatario e debitore cartolare. Non rientra in questa ipotesi il caso di firma falsa apposta da altro soggetto autorizzato;
- Difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell’emissione del titolo;
- Mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione.
Le eccezioni personali che possono essere opposte sono a un determinato portatore sono invece:
- Eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale che ha dato luogo alla prima emissione del titolo e che sono opponibili solo al primo prenditore;
- Eccezioni fondate su altri rapporti personali opponibili solo a colui che è stato parte del primo rapporto;
- Eccezione di difetto di titolarità opponibile al possessore del titolo che non ne ha acquistato la proprietà o l’ha successivamente persa.
Importante notare come l'eccezione di cui al n. 3, detta anche "eccezione personale in senso stretto", può essere fatta valere nei confronti di tutti i successivi possessori in malafede o per colpa grave del titolo. Le eccezioni di cui ai n. 1 e n. 2, dette "eccezioni personali basate su rapporti personali" può essere fatta valere anche contro l'attuale possessore solo se questo ha acquistato il titolo agendo intenzionalmente a danno del debitore (exceptio doli).repliche orologi
Per riassumere:
Eccezioni reali(opponibili a qualsiasi portatore) |
Eccezioni personali(opponibili sono ad un prenditore determinato) |
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