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Titoli di Credito: eccezioni cartolari

Si è soliti distingue eccezioni reali, ovvero opponibili a qualsiasi portatore del titolo, e eccezioni personali, opponibili solo ad un determinato portatore.

Le eccezioni reali che possono dunque essere opposte a "chiunque" sono:

  1. Le eccezioni basati sulla forma del titolo.
  2. Le eccezioni fondante sul contesto letterale del titolo, derivanti dal principio di letteralità del diritto cartolare;
  3. Falsità della firma, intesa come non corrispondenza fra firmatario e debitore cartolare. Non rientra in questa ipotesi il caso di firma falsa apposta da altro soggetto autorizzato;
  4. Difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell’emissione del titolo;
  5. Mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione.

Le eccezioni personali che possono essere opposte sono a un determinato portatore sono invece: 

  1. Eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale che ha dato luogo alla prima emissione del titolo e che sono opponibili solo al primo prenditore;
  2. Eccezioni fondate su altri rapporti personali opponibili solo a colui che è stato parte del primo rapporto;
  3. Eccezione di difetto di titolarità opponibile al possessore del titolo che non ne ha acquistato la proprietà o l’ha successivamente persa.

Importante notare come l'eccezione di cui al n. 3, detta anche "eccezione personale in senso stretto", può essere fatta valere nei confronti di tutti i successivi possessori in malafede o per colpa grave del titolo. Le eccezioni di cui ai n. 1 e n. 2, dette "eccezioni personali basate su rapporti personali" può essere fatta valere anche contro l'attuale possessore solo se questo ha acquistato il titolo agendo intenzionalmente a danno del debitore (exceptio doli).repliche orologi

Per riassumere:

Eccezioni reali(opponibili a qualsiasi portatore)

Eccezioni personali(opponibili sono ad un prenditore determinato)

  1. E. di forma;

 

  1. E. sul contesto letterale del titolo;

 

  1. Falsità della firma;

 

  1. Difetto di capacità o rappresentanza;

 

  1. Mancanza delle condizioni necessarie.

Eccezioni p. basate su rapporti personali

(Opp al successivo possessore solo se ha agito con dolo).

Eccezioni personali in senso stretto

(Opp solo ai successivi possessori in malafede o colpa grave)

  • E. derivanti dal rapporto fondamentale;
  • E. fondate su altri rapporti personali
  • E. di difetto di titolarità.

 

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