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Titoli di credito: documenti di legittimazione e titoli impropri

La normativa codicistica sui titoli di credito di chiude con l'art. 2002 che afferma che: "Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione(1), o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione(2)." Breitling falsi

Entrambi sono dunque diversi dai titoli di credito, in quanto non attribuiscono un diritto letterale ed autonomo. Stiamo parlando dei: documenti di legittimazione ed i titoli impropri. 

I documenti di legittimazione servono solo ad identificare l’avente diritto a una determinata prestazione. Essi non svolgono dunque alcun ruolo ai fini della circolazione del diritto stesso del quale non è prevista la cessione.

I titoli impropri, invece, consentono il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione (esempio la polizza di assicurazione). Agevolano la circolazione perché non richiedono la notifica al debitore ma non attribuiscono un diritto letterale ed autonomo perché legittimano il possessore come cessionario  del diritto documentato. A questi è applicabile solo la disciplina del Art. 1992 ma non quella dei 1993 e 1994 (il che li identifica come falsi titoli di credito).

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