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Titoli di Credito: regole sulla circolazione

Preliminarmente è necessario distinguiamo i concetti di titolarità del diritto cartolare, che spetta al proprietario del titolo, e legittimazione all’esercizio dello stesso che spetta invece al suo possessore. Su questa distinzione si basano le regole di circolazione dei titoli di credito. La circolazione può essere di due tipi:

  • Regolare, quando il titolo viene trasferito a seguito di un valido negozio. In tal caso la tesi prevalente dice che la proprietà si trasferisce seguendo il principio consensualistico e non quello reale. In questo caso si ha anche la circolazione della legittimazione e questa permane anche quando la proprietà del titolo e la titolarità del diritto non appartengono al legittimato, se questo è tale in base alla circolazione del titolo di credito. Il possesso qualificato del titolo è condizione necessaria per l’esercizio del diritto ma è anche condizione sufficiente in due sensi diversi:

    • Legittimazione attiva: il legittimato è processualmente non obbligato a fornire la prova del suo titolo;

    • Legittimazione passiva: il debitore che paga senza dolo o colpa grave, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto.

  • Irregolare, quando la circolazione non è sorretta da un valido negozio. In tal caso si ha una dissociazione fra legittimato e titolare del diritto. In questo caso si è tutelati (con l’azione di rivendica o con l’ammortamento) fino a che il titolo non viene nelle mani di un terzo in buona fede. In tal caso il titolo non è più soggetto a rivendicazione. I requisiti perché si perfezioni un acquisto a non domino sono:

    • Negozio astrattamente idoneo a trasferire la proprietà;

    • L' investitura dell’acquirente è avvenuta rispettando le formalità previste;

    • Buona fede del terzo che si presume.

Fatte queste premesse, le forme con le quali si effettua la circolazione di un titolo di credito dipendono dalle caratteristiche del tipo. Da questo punto di vista distinguiamo:

  • titoli al portatore: i titoli che recano la clausola “al portatore”. Sono detti anche titoli a legittimazione reale perché il possesso non deve essere integrato da alcuna iscrizione o registrazione. Questi circolano mediante la semplice consegna del titolo. Il possessore è legittimato in base al solo possesso del titolo.

  • titoli all’ordine: i titoli intestati a persona determinata. Essi circolano con la consegna del titolo seguiti dalla c.d. girata, ovvero da una dichiarazione scritta sul titolo e sottoscritta dall'alienante con la quale l’attuale possessore(girante) ordina al debitore cartolare di adempiere nei confronti di un altro soggetto(giratario). La girata può essere piena (se contiene il nome del giratario) o in bianco (quando non lo contiene). Chi riceve un titolo in bianco può riempirla con il proprio nome, girarla nuovamente o in pieno o in bianco o trasferirlo in bianco e senza apporne una nuova. Nell’ultimo caso la circolazione avviene tramite consegna come se fosse un titolo al portatore. È nulla la girata parziale e non si possono apporre condizioni alle girate. Ciò significa che non si può "girare" il titolo sono in parte, chiedendo al debitore cartolare di pagare solo un parte del proprio credito (incorporato nel titolo) al giratario e la restante parte al girante. L’effetto della girata e di far mutare la legittimazione. L’attuale possessore si legittima in base alla seria continua di girate. Questo è poi tenuto a verificare solo la completezza formale delle stesse e non l’autenticità. Di regola la girata non ha funzione di garanzia per cui il giratario non è responsabile dell’adempimento dell’obbligazione cartolare.

Vi sono però due tipi di girate in cui questa assume effetti diversi:

  1. Girata per procura: dove il giratario assume la veste di rappresentante per l’incasso del girante. Il giratario quindi non acquista un diritto autonomo ma titolare resta il girante. Il debitore può opporre al giratario per procura tutte e solo le eccezioni che potrebbe opporre al girante(essendo un rappresentante di questo) e non le eccezioni personali che potrebbe opporre al giratario (che è come se fosse esterno). In questo caso il titolo può essere trasferito solo con una girata dello stesso tipo.

  2. Girata in garanzia: si ha quando la girata viene trasferita a titolo di pegno così da attribuire un diritto di pegno sul titolo, a garanzia di un credito che il giratario vanta nei confronti del girante. Il giratario acquista un diritto autonomo e quindi al giratario non sono opponibili le eccezioni personali al girante (opposto di sopra).

  • titoli nominativi: sono i titoli intestati a persona determinata che si caratterizzano perché l’intestazione non risulta solo dal titolo, ma anche da un apposito registro tenuto dall’emittente. Si ha quindi una doppia intestazione. Da ciò deriva che per il trasferimento della legittimazione è necessaria anche la cooperazione dell’emittente.

Vi sono due modi per effettuare tale trasferimento:

  1. Il transfer: prevede il cambiamento contestuale delle due intestazioni a cura e sotto la responsabilità dell’emittente. Questo può essere richiesto sia dall’alienante che dall’acquirente. Se la richiede il primo deve limitarsi ad esibire il titolo e provare la propria identità e capacità di disporre. Se la richiede il secondo, questo deve anche dimostrare il suo diritto mediante un atto pubblico o una scrittura privata autenticata.

 

  1. Trasferimento mediante girata: prevede una procedura più snella e quindi più diffusa. Qui la doppia annotazione avviene in momenti diversi. L’alienante annota la girata sul titolo al momento del trasferimento del titolo, mentre la trascrizione dell’emittente nel proprio registro si verifica solo quando l’acquirente voglia esercitare i relativi diritti.

Importante notare che la girata dei titoli nominativi è soggetta a particolari regole di forma: la data, l’indicazione del giratario e la sua sottoscrizione, l’autenticazione di un notaio o da un agente di cambio (per le azioni anche un funzionario di una banca).

La differenza di questo tipo di girata rispetto a quella dei titoli all’ordine e che questa da solo il diritto all’iscrizione nel registro dell’emittente. Si può affermare che conferisce la legittimazione alla legittimazione. Prima infatti non è possibile esercitare i relativi diritti. Regole analoghe valgono per la costituzione di altri vincoli. Quindi questa girata deve essere autenticata e piena, non può essere in bianco.

 

Per riassumere:

 

T. al portatore

T. all’ordine

T. Nominativi

Nozione

Titoli recanti la dicitura “al portatore”

Quelli intestati a persona determinata

Quelli in cui vi sono due intestazioni: una sul titolo e una su un apposito registro.

Legittimazione

Possesso

Serie continua di girate + possesso del titolo

Due intestazioni: nel registro e nel titolo

Circolazione

Semplice consegna

Girata + consegna

Transfer(doppia annotazione contestuale) o Trasferimento mediante girata(Annotazione nel registro solo al replica watch info momento dell’esercizio

 

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