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Il fallimento e le altre procedure concorsuali: introduzione

Scopo primario delle procedure concorsuali è quello il garantire una maggiore protezione ai creditori dell’impresa in crisi: protezione che non può essere garantita con i comuni mezzi del diritto comune.

La ratio fondante questo istituto è quello della par condicio creditorum, principio fondamentale delle procedure concorsuali che mira a garantire che tutti i creditori ricevano un trattamento omogeneo

Ciò è verò per tutti i tipi di esercizio di attività impreditoriale in forma collettiva o individuale ad esclusione dell’imprenditore agricolo e del piccolo imprenditore al quale la disciplina del fallimento non si applica.

Fra queste rientrano, in primo luogo alcuni rimedi negoziali ( definiti così perché in quanto si caratterizzano da un vero e proprio accordo tra imprenditore e creditori che coinvolge la totalità dei creditori) da utilizzarsi prima di ricorrere al fallimento sono:

  1. Due senza rilievo giudiziale, ovvero:
  • Accordo stragiudiziale di ristrutturazione del debito;
  • Piano di risanamento interno; e
  1. Due con rilievo giudiziale, ovvero:
  • Piano attestato di risanamento;
  • Accordo di ristrutturazione del debito.

All’interno delle procedure ordinarie, invece, rientrano:

  1. Procedure giudiziali:
  • Il fallimento;
  • Il concordato preventivo.
  1. Procedure amministrative:
  • Liquidazione coatta amministrativa.

Le procedure straordinarie invece sono:

  • Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;
  • L’amministrazione straordinaria speciale.

Le procedure concorsuali sono strumenti di regolazione e composizione coattiva dei rapporti fra imprenditore e l’insieme dei creditori, al fine di attuare la responsabilità patrimoniale dell’imprenditore. Hanno tutte dei tratti comuni, ovvero sono generali e collettive.replique montre

Esse sono procedure:

  • generali perché coinvolgono tutto il patrimonio dell’imprenditore esistente al momento dell’apertura della procedura;
  • sono collettive perché tutelano in maniera paritaria tutti i creditori di pari grado (par condicio creditorum). 

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