Il fallimento e le altre procedure concorsuali: introduzione
Scopo primario delle procedure concorsuali è quello il garantire una maggiore protezione ai creditori dell’impresa in crisi: protezione che non può essere garantita con i comuni mezzi del diritto comune.
La ratio fondante questo istituto è quello della par condicio creditorum, principio fondamentale delle procedure concorsuali che mira a garantire che tutti i creditori ricevano un trattamento omogeneo
Ciò è verò per tutti i tipi di esercizio di attività impreditoriale in forma collettiva o individuale ad esclusione dell’imprenditore agricolo e del piccolo imprenditore al quale la disciplina del fallimento non si applica.
Fra queste rientrano, in primo luogo alcuni rimedi negoziali ( definiti così perché in quanto si caratterizzano da un vero e proprio accordo tra imprenditore e creditori che coinvolge la totalità dei creditori) da utilizzarsi prima di ricorrere al fallimento sono:
- Due senza rilievo giudiziale, ovvero:
- Accordo stragiudiziale di ristrutturazione del debito;
- Piano di risanamento interno; e
- Due con rilievo giudiziale, ovvero:
- Piano attestato di risanamento;
- Accordo di ristrutturazione del debito.
All’interno delle procedure ordinarie, invece, rientrano:
- Procedure giudiziali:
- Il fallimento;
- Il concordato preventivo.
- Procedure amministrative:
- Liquidazione coatta amministrativa.
Le procedure straordinarie invece sono:
- Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;
- L’amministrazione straordinaria speciale.
Le procedure concorsuali sono strumenti di regolazione e composizione coattiva dei rapporti fra imprenditore e l’insieme dei creditori, al fine di attuare la responsabilità patrimoniale dell’imprenditore. Hanno tutte dei tratti comuni, ovvero sono generali e collettive.replique montre
Esse sono procedure:
- generali perché coinvolgono tutto il patrimonio dell’imprenditore esistente al momento dell’apertura della procedura;
- sono collettive perché tutelano in maniera paritaria tutti i creditori di pari grado (par condicio creditorum).