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Il Delitto Tentato

Il delitto è consumato quando si sono realizzati tutti gli elementi costituivi di una fattispecie criminosa, ovvero quando vi è piena conicidenza fra ciò che si è realizzato e ciò che è previsto dalla norma penale. 

Il delitto si dice invece tentato quando l’agente non riesce a completare il delitto programmato, ma gli atti parzialmente compiuti esteriorizzano l’intenzione criminosa. La ratio della punibilità del tentativo è quella di evitare che i beni giuridicamente protetti siano esposti a pericolo (teoria c.d. oggettiva). 

Il nostro ordinamento ha aderito a una concezione di tipo oggettivistico, improntato alla materialità e all’offensività. Si punta alla tutela del bene giuridico, quindi il tentativo non viene puntito per una ostentazione di una volontà criminosa, ma solo quando questo bene giuridico viene leso o, almeno, messo in pericolo. Il tentativo allora consiste in una lesione potenziale (e per questo astrattamente idonea) del bene giuridico e quindi giustifica una pena meno severa rispetto al delitto consumato.  

Il tentativo è un reato perfetto in quanto l’Art. 56 combinandosi con le singole fattispecie di parte speciale da vita ad un autonomo reato. Una condotta da sola non punibile lo diventa grazie all’innesto dell’Art. 56 con la singola fattispecie di parte speciale.  

Si ha delitto tentato quanto, a norma dell’Art. 56, è possibile individuare le seguenti due caratteristiche negli atti compiuti: quello dell’idoneità e quello della univocità.  

Il codice penale parla precisamente di atti idonei e diretti in modo non equivoco.  

IDONEITÀ DEGLI ATTI 

In breve: Per la valutazione del requisito della idoneità si è concordi nel ritenere che questo debba essere fatto attraverso il principio della prognosi postuma, ovvero un giudizio di tipo ex ante ed in concreto. Inoltre esso deve essere fatto su base c.d. parziale ovvero tenendo conto delle circostanze conosciute e conoscibili all'autore del reato. 

L'idoneità è una caratteristica oggettiva della condotta realizzata. Il problema è il suo accertamento. L’idoneità va accertata ex ante: si dice prognosi (un giudizio di prevedibilità) postuma (perché fatta dopo che il fatto è stato compiuto). Il giudizio va fatto in riferimento all’uomo medio, integrato con le conoscenze che aveva il soggetto in concreto.  

Il problema dell’idoneità è se debba essere valutata su base totale e parziale, ovvero sulla base di tutti gli elementi esistenti al momento dell’azione (anche, quindi, considerando le circostanza non conosciute o conoscibili, c.d. totale) oppure considerando solo gli elementi che il soggetto agente conosceva o avrebbe potuto conoscere (c.d. parziale). 

Secondo Fiandaca e Musco si dovrebbe utilizzare la concezione totale. Questa è però una concezioni minoritaria. Per giurisprudenza e dottrina minoritaria deve preferirsi quella parziale. 

UNIVOCITÀ DEGLI ATTI

In breve: Per la valutazione del requisito della univocità, essa va considerata come caratteristica oggettiva della condotta ne senso che gli atti devono possede l'attitudine a denotare il proposito criminoso allo squardo di un osservatore esterno.

Per definire, invece, univocità, si deve considerare la teoria del Carrara il quale afferma che l’univocità va considerata come la caratteristica oggettiva della condotta, la sua essenza, nel senso che gli atti devono di per se possedere l’attitudine a denotare il proposito criminoso anche però aliunde, ovvero allo sguardo di un osservatore esterno. 

Esprimere la direzione univoca verso un determinato delitto. Il problema cambia a seconda di come si accerta: 

  • Soggettivamente: atti che esprimono l’intenzione dell’agente, la volontà di commettere un delitto; potrà rilevare solo un atto preparatorio. 

  • Oggettivamente: l’atto è univoco quando si pone come un frammento dell’azione tipica, ovvero di per se esprime e rappresenta uno dei momenti del delitto che si vuole compiere. Potrà rilevare solo un frammento dell’azione tipica. 

Il problema però è nella pratica. L’esigenza nel tentativo è punire solo le effettive messe in pericolo del bene giuridico.  Quali atti si fanno rilevare penalmente? A seconda del reato è difficile capire quali sono gli atti univoci, specialmente nei reati a forma libera.

In realtà dottrina e giurisprudenza adottato orientamenti intermedi. Bisogna accertare se gli atti considerati nella loro univocità riflettono in maniera sufficientemente congrua la direzione verso il delitto. Bisogna dare rilevanza anche agli atti, non solo tipici, come un frammento della fattispecie, ma anche a quelli pre-tipici, ovvero che precedono di poco la condotta.  

Si adotta la tesi dell’osservatore esterno, ovvero integrano il tentativo quegli atti pre–tipici che anche se di per se non realizzano ancora la fattispecie, lo sono agli occhi di un soggetto esterno, possedendo per lui una certa direzionalità univoca verso un determinato delitto (c.d. accertamento aliunde). 

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